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Cites - Le appendici I, II e III

traduzione dal sito cites.org

Le appendici della CITES

Appendici I, II e III della convenzione CITES sono liste di specie che sono suddivisi in differenti livelli di protezione da sovra-sfruttamento (vedere come funziona CITES).

Appendice I elenca le specie che sono le più minacciate tra gli animali CITES e piante (vedi articolo II, paragrafo 1 della Convenzione). Essi sono minacciate di estinzione e CITES vieta il commercio internazionale di esemplari di tali specie, salvo quando la finalità dell'importazione non è commerciale (cfr. articolo III), ad esempio per la ricerca scientifica. In questi casi eccezionali, il commercio può avvenire a condizione che sia autorizzato dalla concessione di due licenze di importazione e di un permesso di esportazione (o certificato di riesportazione). L'articolo VII della convenzione prevede una serie di deroghe a tale divieto generale.

Appendice II elenca le specie che non sono necessariamente minacciate di estinzione ma che potrebbe diventarlo se il loro commercio è strettamente controllato.  Il commercio internazionale di esemplari di specie Appendice-II può essere autorizzato dalla concessione di una licenza di esportazione o certificato di riesportazione. Nessun permesso di importazione è necessario che queste specie sotto CITES (anche se il permesso è necessaria in alcuni paesi che hanno adottato misure più rigorose richieste dal CITES). Permessi o certificati devono essere concessi soltanto se le autorità competenti sono convinte che siano soddisfatte determinate condizioni, prima di tutto che il commercio non sarà dannoso per la sopravvivenza della specie in natura. (Cfr. l'articolo IV della Convenzione)

L'appendice III è un elenco di specie incluse, su richiesta di una delle parti che regola già scambi delle specie e che ha bisogno della cooperazione di altri paesi per evitare lo sfruttamento non sostenibile o illegale (vedi articolo II, paragrafo 3, della Convenzione). Il commercio internazionale di esemplari di specie elencate in questa appendice è consentito solo su presentazione dei permessi o certificati adeguati. (Si veda l'articolo V della Convenzione)

Le specie possono essere aggiunte o rimosse dalla Appendice I e II, o spostati tra di loro, solo dalla conferenza delle parti, sia nelle riunioni regolari che tramite procedure postali (vedi articolo XV della Convenzione). Ma le specie possono essere aggiunte o rimosse dalla Appendice III, in qualsiasi momento e da qualsiasi parte unilateralmente (anche se la Conferenza delle Parti ha raccomandato che i cambiamenti dovranno avvenire in coincidenza con emendamenti alle appendici I e II).

I nomi delle specie nelle appendici possono essere annotate per qualificare la sottospecie. Ad esempio, le popolazioni separate di una specie possono avere diverse esigenze di conservazione ed essere inserite nelle diverse appendici (ad esempio, le popolazioni di lupi iscritta nell'Appendice I sono solo quelli del Bhutan, India, Nepal e Pakistan, mentre tutti gli altri sono incluse nell'appendice II). Tali specifiche possono apparire accanto al nome della specie o nella sezione Interpretazione. Per questo motivo, le appendici devono sempre essere consultate insieme all'interpretazione con cui vengono presentate.

Le parti possono formulare riserve in relazione a qualsiasi specie elencate nelle appendici, in conformità con le disposizioni degli articoli XV, XVI e XXIII della convenzione.

 

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Ultimo aggiornamento webmaster: 02-07-13.