Cites - Le appendici I, II e III
traduzione dal sito cites.org
Le appendici della CITES
Appendici I, II e III della convenzione CITES sono liste di
specie che sono suddivisi in differenti livelli di protezione da
sovra-sfruttamento (vedere come funziona CITES).
Appendice I
elenca le specie che sono le più minacciate
tra gli animali CITES e piante (vedi articolo II, paragrafo 1
della Convenzione). Essi sono minacciate di estinzione e CITES
vieta il commercio internazionale di esemplari di tali specie,
salvo quando la finalità dell'importazione non è commerciale
(cfr. articolo III), ad esempio per la ricerca scientifica. In
questi casi eccezionali, il commercio può avvenire a condizione
che sia autorizzato dalla concessione di due licenze di
importazione e di un permesso di esportazione (o certificato di
riesportazione). L'articolo VII della convenzione prevede una
serie di deroghe a tale divieto generale.
Appendice II
elenca le specie che non sono
necessariamente minacciate di estinzione ma che potrebbe
diventarlo se il loro commercio è strettamente controllato.
Il commercio internazionale di esemplari di specie Appendice-II
può essere autorizzato dalla concessione di una licenza di
esportazione o certificato di riesportazione. Nessun permesso di
importazione è necessario che queste specie sotto CITES (anche
se il permesso è necessaria in alcuni paesi che hanno adottato
misure più rigorose richieste dal CITES). Permessi o certificati
devono essere concessi soltanto se le autorità competenti sono
convinte che siano soddisfatte determinate condizioni, prima di
tutto che il commercio non sarà dannoso per la sopravvivenza
della specie in natura. (Cfr. l'articolo IV della Convenzione)
L'appendice III
è un elenco di specie incluse, su richiesta
di una delle parti che regola già scambi delle specie e che ha
bisogno della cooperazione di altri paesi per evitare lo
sfruttamento non sostenibile o illegale (vedi articolo II,
paragrafo 3, della Convenzione). Il commercio internazionale di
esemplari di specie elencate in questa appendice è consentito
solo su presentazione dei permessi o certificati adeguati. (Si
veda l'articolo V della Convenzione)
Le specie possono essere aggiunte o rimosse
dalla Appendice I e II, o spostati tra di loro, solo dalla
conferenza delle parti, sia nelle riunioni regolari che tramite
procedure postali (vedi articolo XV della Convenzione). Ma le
specie possono essere aggiunte o rimosse dalla Appendice III, in
qualsiasi momento e da qualsiasi parte unilateralmente (anche se
la Conferenza delle Parti ha raccomandato che i cambiamenti
dovranno avvenire in coincidenza con emendamenti alle appendici
I e II).
I nomi delle specie nelle appendici possono
essere annotate per qualificare la sottospecie. Ad esempio, le
popolazioni separate di una specie possono avere diverse
esigenze di conservazione ed essere inserite nelle diverse
appendici (ad esempio, le popolazioni di lupi iscritta
nell'Appendice I sono solo quelli del Bhutan, India, Nepal e
Pakistan, mentre tutti gli altri sono incluse nell'appendice
II). Tali specifiche possono apparire accanto al nome della
specie o nella sezione Interpretazione. Per questo motivo, le
appendici devono sempre essere consultate insieme
all'interpretazione con cui vengono presentate.
Le parti
possono formulare riserve in relazione a qualsiasi specie
elencate nelle appendici, in conformità con le disposizioni
degli articoli XV, XVI e XXIII della convenzione.