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Comunicati - News

17 Agosto 2011

Ai soci APO Pesaro - agli iscritti alla news

“CITES E DINTORNI” COMUNICATO DEL PRESIDENTE SOR REGGIO EMILIA - ENRICO BANFI

In allegato al comunicato che il direttivo APO Pesaro ha inviato ai propri soci, inseriamo anche questo interessante comunicato del Presidente della SOR Reggio Emilia Enrico Banfi, da sempre in prima linea nell'affrontare le problematiche relative ai permessi di detenzione ed alle semplificazioni normative.

 

OBBLIGHI DI LEGGE E DI PRUDENZA

La domanda che spesso viene formulata, sotto diverse sembianze, è la seguente: il certificato ( o meglio, la dichiarazione) di cessione è un obbligo di legge oppure no?

Più che per curiosità, viene formulata con il sottinteso che, se non c’è un obbligo di legge, allora è bene non  farlo: un’incombenza burocratica di meno. Per capire bene, e soprattutto, per dare un servizio efficace agli allevatori, sarà bene chiarire alcune cose, anche con esempi.

“Servizio efficace per gli allevatori” significa ridurre al minimo i rischi derivanti da un controllo da parte degli organi preposti. Rischi che partono da una sanzione amministrativa (ma in CITES la minima vale 3098 euro! Due-tre stipendi di un operaio specializzato…) ed arrivano a denuncia penale, magari con sequestro degli animali contestati( danno patrimoniale, sportivo, affettivo, dignità ferita…).

L’amico Paolo alleva soggetti in CITES. Ha tutto in ordine (così pensa): autorizzazione, registri nascita, registro allevamento, soggetti tutti anellati, anche se non è obbligatorio per legge. Ma ha un paio di soggetti acquistati all’estero, con anello estero. Ad un controllo, questi soggetti destano sospetto: sono specie rare negli allevamenti italiani, o poco conosciute, o segnalate nell’ambito di traffici di soggetti rubati o di contrabbando. Il mondo, anche il nostro, è vario e non sempre “pulito e buono”. Il controllore chiede da dove provengono i due soggetti. Paolo, orgoglioso, afferma: dall’Olanda!. Il controllore insiste: ha il certificato d’origine (cioè la dichiarazione di cessione) rilasciato dal venditore?“No, non l’ho”, dice Paolo, che comincia ad essere preoccupato. “ D’altra parte, non è obbligatorio per legge. In Olanda, quando chiedo il certificato si mettono a ridere: il solito italiano! E non me lo fanno”. “Peccato”, ribatte il controllore in divisa, cui la legge attribuisce l’ultima parola in questi casi. “Peccato. Questi soggetti per me sono sospetti; se lei non riesce a dimostrarne la provenienza, li considero illegali e li sequestro. Lei riuscirà certamente a dimostrarne il lecito possesso. Intanto li faccio ospitare in un Centro riconosciuto”.

Verbale ed inizio di un percorso tormentato e lungo. Magari occorre l’assistenza di un legale. Difficilmente i soggetti torneranno a casa.

In un secondo scenario, Paolo- prudente- li ha acquistati facendosi firmare una dichiarazione che ne attesta la provenienza. Magari è scritto in una lingua incomprensibile ai più…Il controllore, di fronte ad anello (nato in allevamento) e alla dichiarazione di cessione da altro allevatore ha qualche motivo per giustificare il non procedere a contestazioni. Fine della storia.

L’amico Giuseppe ha capito che occorre essere pragmatici, soprattutto in un contesto come quello di fauna protetta. C’è grande confusione normativa, grande affollamento di controllori, alcuni legalmente autorizzati e molti che si auto-autorizzano. Per completare, quasi nessuno dei controllori conosce gli uccelli che si propone di “controllare”. Giuseppe ha sedimentato le esperienze di amici, conoscenze, racconti ed ha deciso di fare una scelta precisa: massima prudenza, anche se questo ha un costo “burocratico”. Adotta i registri di legge, compila le denunce di nascita, anella tutti i suoi soggetti prodotti in allevamento, acquista solo soggetti regolarmente anellati, rilascia e pretende la dichiarazione di cessione. Riceve una telefonata. Dall’altra parte l’interlocutore si qualifica come ispettore della Forestale. Gli chiede: “L’RNA XY 123 AB è suo ?”. “Certo”, risponde sorpreso ed allarmato Giuseppe. “Perché, vede”, continua l’ispettore,” è applicato ad un soggetto della specie WZ ed è evidente che non è stato applicato al momento della nascita. Quindi, c’è un problema serio, per lei”. Momento di panico, Giuseppe è confuso. Respira a lungo, molto a lungo, tanto che l’ispettore gli chiede se è ancora in linea. Poi il sangue riprende la consueta circolazione ed allora Giuseppe realizza due cose: non detiene né ha mai allevato la specie WZ, dai suoi documenti può risalire attraverso l’anello e, soprattutto,alla dichiarazione di cessione a colui al quale ha ceduto un suo soggetto, che portava quell’anello. Fornisce (per iscritto) i dati all’ispettore e va a bersi una grappa. Il missile è passato vicino a Giuseppe ma è esploso altrove, a casa di chi ha utilizzato “impropriamente” l’anello!

Grazie alla dichiarazione di cessione.

Si potrebbe continuare. Ma vale la pena di continuare a discorrerne quando la risposta è chiarissima?

Chi non vuole rischiare, usi sempre anello e dichiarazione di cessione, anche se non obbligatori per legge. Lo fa non per mero rispetto della legge ma per tutelare se stesso!

Per soddisfare curiosità, vale la pena di ricordare a questo proposito due fatti.

1- Autoctona: alcune leggi regionali impongono il documento di cessione ( un esempio per tutti: la Lombardia). E grazie al suo possesso, alcuni allevatori di autoctona potranno uscire da situazioni delicate.

2- FOI e SOR, in assenza di leggi europee e nazionali, hanno adottato “Disciplinari volontari sul benessere animale” (uccelli da compagnia), negli ambiti di competenza. E questo perché, in assenza di una norma di riferimento, prevale la soggettività e nella soggettività chi perde- sempre- è il più debole. E chi è il più debole fra allevatore sportivo e lo Stato? Nella vita è fondamentale avere dubbi, fare e farsi delle domande.

Ciò che è determinante, però, oltreché trovare le risposte, è fare e farsi le domande giuste…

Valutato ciò che suggerisce la prudenza vediamo ciò che afferma la legge. Due sono i riferimenti interessanti, uno è il Reg. (CE) n. 338/97 e s. m., l’altra è la Legge Italiana fondamentale per CITES: la 150/92 del 7 febbraio e s. m. -Il primo, all’art.8 comma 5 dice che i soggetti in allegato B possono liberamente circolare solo se “all’Autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione”. L’Autorità competente italiana è istituita presso il Ministero Ambiente e , per i controlli, si avvale del Corpo Forestale dello Stato. Altra precisazione: per l’All. A occorre, come noto, uno specifico Certificato Autorizzativo rilasciato dal Ministero, previo parere della Commissione Scientifica CITES (uno dei temi di maggior sofferenza per i detentori di soggetti in All. A).

Il Regolamento della Comunità europea dice due cose fondamentali: 1) i soggetti in All. B possono circolare liberamente, ma a patto che 2) sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione corretta. Di fronte a queste parole, si può pensare, forse con un po’ di forzatura, che l’anello (realizzato come da norme CE) sia una prova sufficiente. Ma interviene la legge italiana.

-la L. 150/92 all’art. 1 (per All. A) e 2 (per ALL: B), al comma 1, lettera f) è chiarissima e… spietata. Dice:” Chi detiene ( ad es., l’allevatore sportivo), utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone,detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita(per es., il commerciante) o comunque cede esemplari (ad es., gli allevatori) senza la prescritta documentazione…..” commette reato penale ed è punito con 3-12 mesi d’arresto o ammenda da 15-150 milioni di lire!

Per inciso: la L.150 è del 1992, e dunque precede di 5 anni il Reg. (CE) n. 338/1997: possiamo dire, senza tema di smentita che non anticipa ( e dunque non coglie perfettamente) lo spirito e la lettera del regolamento comunitario. Se nel caso del Regolamento comunitario, la dizione “prova sufficiente” lascia una speranza di pensare che l’anello regolare lo sia, la legge italiana citata non lo consente proprio: un anello non è “documentazione”. Ecco dove spirito e lettera delle due norme divergono. Dunque occorre chiarire cos’è questa documentazione, che la legge non precisa. Intervengono l’esperienza legale ed il buonsenso (un sentito grazie a Roberto Condorelli per averle utilizzate entrambe a vantaggio degli allevatori). Possono essere: -la licenza d’importazione, -il certificato, rilasciato dall’organo di gestione dello Stato membro; che autorizza la movimentazione dei soggetti in all. A (Certificato “giallo”), -una dichiarazione che attesti la legittima provenienza per i soggetti in All. B: Registro nascita, se prodotto nel proprio allevamento, una Dichiarazione di Cessione se proviene da altro allevamento.

C’è la possibilità teorica che un qualcuno possa non ritenere sufficiente l’accoppiata anello + Dichiarazione di cessione: certo, complicare la vita è molto più facile che semplificarla. Però ricordiamo anche che un’Istituzione come la Regione Lombardia per risolvere il medesimo problema riferito ad altre categorie protette come le specie di fauna autoctona, prescrive esattamente, oltre all’autorizzazione alla detenzione ed ai registri, proprio l’anello (del tipo omologato, come quello FOI) e una specie di dichiarazione di cessione:”In caso di cessione degli uccelli allevati, al destinatario è rilasciata una ricevuta di provenienza, su carta semplice, riportante il nome della specie, il numero dell’anello, le generalità dell’allevatore e, se prevista, gli estremi dell’autorizzazione dell’allevamento” (Art. 23, comma 5 del Reg. Lombardia del 4 agosto 2003, n.16).

Per non accettare un coerente comportamento degli allevatori comunque rispettoso di un regolamento regionale italiano, occorre che il magistrato sia proprio dispettoso! Forse è opportuno completare le norme sull’alienazione ( definita dal regolamento europeo: “qualsiasi forma, compresa permuta e scambio”) anche quelle minime relative all’esposizione in mostre ornitologiche ( e nei relativi mercati/scambio). Infatti, ogni tanto, in qualche località italiana ove si realizza una manifestazione ornitologica, capita che i controllori chiedano prova dell’origine dei soggetti di specie protette (CITES, Autoctona) esposti.

In questi casi abbiamo condizioni semplificate, perché: -i soggetti sono ovviamente tutti anellati, come prescritto dalle norme COM-FOI;

-i soggetti sono tutti nati nell’allevamento dell’espositore, quindi l’origine è stabilita da anello e denuncia di nascita in cattività. Anche in questo caso è arduo individuare norme specifiche, comunitarie o nazionali.

Possiamo assumere un punto di riferimento: l’Internazionale di Reggio Emilia. Da oltre 10 anni, in base ad accordo con il Servizio del Corpo Forestale, la procedura è la seguente. Gli allevatori che intendono esporre soggetti di specie protette forniscono all’organizzazione della manifestazione, che li conserva a disposizione di eventuali controlli,i seguenti documenti:

-CITES: copia della denuncia di nascita in cattività relativa ai soggetti esposti, effettuata alla stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, in base al D.L. n. 2 del 12/01/93.

Ricordare che il medesimo documento (Denuncia di nascita) va redatto e presentato al CFS (e copia anche alla organizzazione mostra) anche per gli ibridi che abbiano anche 1 solo parentale /padre o madre) incluso in CITES; è un obbligo esplicitamente previsto dal Reg. (CE) n. 338/97, art. 2 ,comma t).

-Autoctona: copia dell’autorizzazione a detenzione ed allevamento rilasciata dall’Ente Pubblico competente per il territorio di residenza dell’Espositore (di solito, la provincia).

E’ opportuno, per orientare e preparare gli espositori, che i cataloghi ed il materiale di comunicazione della mostra riportino queste informazioni. Parliamo di fotocopie e non di originali. Qualunque richiesta difforme da quanto ora riportato è bene veda gli organizzatori richiedere ai controllori il riferimento- possibilmente per iscritto alla norma che lo prevede: è un’opportunità per tutti, allevatori e controllori per imparare e controllare che le proprie nozioni sono esatte.

22 marzo 2011-banfi

 

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