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CITES: Cos'è?

dal sito della FOI

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, solitamente indicata con l’acronimo (sigla) C.I.T.E.S. (Convention on International Trade of Endagered Species), venne firmata in quella città degli Stati Uniti da numerosi Paesi, con lo scopo di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto la cattura, sino ad allora indiscriminata, e lo sfruttamento commerciale sono, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, le principali cause dell’estinzione o rarefazione in natura di numerose specie.
Essa é attualmente applicata da oltre 130 Stati.

Il Trattato di Washington (altro nome con cui è conosciuta la Convenzione) prevede tre Appendici, nelle quali sono elencate tutte le specie sottoposte a regolamentazione.
Nell’Appendice I sono elencate le specie “minacciate”, circa mille, il cui commercio è vietato a livello internazionale e la loro utilizzazione può essere consentita solo per circostanze eccezionali;
Le Appendice II e III riportano invece le specie “controllate”, quasi diecimila, il cui commercio deve essere compatibile con la sopravvivenza delle stesse in natura.

In Italia l’attuazione della Convenzione, ratificata con Legge n. 874 del 19/12/1975, è affidata a diversi Ministeri: Ambiente, Economia, Commercio con l’Estero, ma la parte più importante è svolta dal Ministero delle Politiche Agricole, come prevede la legge, tramite il Servizio CITES, che cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e del controllo tecnico-specialistico. Il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato è strutturato in un Centro di Coordinamento denominato Commissione Scientifica Centrale e in quaranta Uffici periferici di cui 24 territoriali, a distribuzione regionale, e 16 operativi presso le Dogane.

COSA BISOGNA FARE?

In questa sezione riportiamo i principali adempimenti in materia, secondo il seguente schema che ne faciliterà la comprensione:

- COME: riporta la modalità di compilazione e di inoltro del documento
- QUANDO: contiene le scadenze da rispettare
- PERCHE': vengono citati i riferimenti legislativi che impongono il documento.

DICHIARAZIONE DI NASCITA

COME
Questa dichiarazione va obbligatoriamente fatta ogni volta che ci sono nascite nel nostro allevamento.
Oltre ai dati del dichiarante, il documento deve contenere la data di nascita dei soggetti, il numero dei nati, l'indicazione della specie, sia con il nome scientifico che con quello comune e il numero dell'eventuale anellino di identificazione che per le specie appartenenti a questo allegato NON E' OBBLIGATORIO.
La dichiarazione deve essere inoltrata al Servizio Certificazione CITES territorialmente competente:
- per consegna diretta (è bene farsi rilasciare una ricevuta);
- a mezzo del servizio postale (meglio se mediante raccomandata);
- per fax (conservare il rapporto di trasmissione).

QUANDO
Entro dieci giorni dall'evento.
Poiché in alcune specie i pullus non nascono tutti lo stesso giorno e, trovando oltremodo gravoso inviare più di una dichiarazione per una stessa covata, è possibile fare un unico documento per la stessa covata mettendo, come data, quella dell'ultimo nato.

PERCHE'
La dichiarazione di nascita è stata resa obbligatoria dalla Legge n. 150 del 07/02/1992, modificata con Legge n. 59 del 13/02/1993, che all'art. 8 bis, par. 1, reca testualmente: "tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nelle appendici I e II della C.I.T.E.S. devono essere denunciate al Servizio Certificazione C.I.T.E.S."

NOTE
La dichiarazione deve essere sempre effettuata anche se il dichiarante decide di tenere per sé, per proprio diletto, i soggetti e anche se li cede a titolo gratuito.
La mancata effettuazione della dichiarazione comporta una sanzione amministrativa compresa tra € 3.098,74 e € 6.197,48.

Il Servizio Certificazione CITES, una volta ricevuto quanto sopra, invia al dichiarante una lettera debitamente protocollata con la quale prende atto di quanto dichiarato. Il numero di protocollo riportato in questa lettera dovrà sempre essere utilizzato in tutti i passaggi dei soggetti dichiarati.

DOCUMENTO DI CESSIONE

COME
Il modulo deve essere compilato in caso di cessione, anche gratuita, di soggetti appartenenti a questo allegato. Va compilato in duplice copia, di cui una da consegnarsi al ricevente e una conservata.
Questo documento NON deve essere inviato al Servizio Certificazione CITES. Nel modulo, oltre ad indicare i dati del cedente e del ricevente, dovrà essere indicato l'Ufficio CITES, al quale era stata inviata, a suo tempo, la dichiarazione di nascita relativa agli esemplari oggetto della cessione e il numero di protocollo da questi attribuito. Se i soggetti che stiamo cedendo non sono nati presso di noi, occorre indicare il Servizio CITES (e il numero di protocollo) al quale l'allevatore presso cui sono nati aveva inoltrato la dichiarazione di nascita.

QUANDO
Questo documento deve essere compilato all'atto della cessione e deve essere firmato da entrambe le parti (cedente e ricevente).

PERCHE'
Regolamento (CE) del Consiglio della Comunità Europea 338/97 recante: "Protezione di specie di fauna e flora selvatiche mediante controllo del loro commercio" e successive modifiche.


IL REGISTRO DI DETENZIONE

Premettiamo che il registro in parola è obbligatorio solo se si intende cedere, permutare o esporre i propri soggetti. Il registro viene gratuitamente consegnato all'allevatore previa richiesta inoltrata al Servizio Certificazione CITES competente territorialmente specificandone la tipologia, vale a dire:
- EA: soggetti di allegato "A"
- EB: soggetti di allegato "B"
Visto che stiamo parlando di soggetti inclusi nell'Allegato "B" dovremo barrare la casella "EB".

COME
Prima di procedere alla compilazione del registro è bene leggere e capire le apposite istruzioni stampate nel frontespizio del Registro, che non presentano particolari difficoltà.
Il Registro si compone di due sezioni, una per pagina, denominate CARICO e SCARICO.
Quando se ne entra in possesso occorre, per prima cosa, riportare nella pagina CARICO tutti gli esemplari che deteniamo, assegnando un numero progressivo ad ogni riga.
Terminata la compilazione, vanno barrate, nella pagina SCARICO, le righe già compilate nella sezione CARICO.
Alla prima cessione, dobbiamo compilare il primo scarico, che andrà registrato nella corrispondente sezione, subito sotto la linea di barratura.
Da quanto detto si evince che il numero d'ordine è sempre progressivo, indipendentemente che sia un carico o uno scarico.

QUANDO
Le registrazioni devono essere effettuate entro quindici giorni dalla manifestazione dell'evento che le rende obbligatorie (nascite, cessioni, morti, fughe, ecc.).

PERCHE'
Il registro di detenzione è stato istituito dal Decreto interministeriale 8 gennaio 2002 emanato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18/01/2002.
Il Decreto in parola ha annullato e sostituito quelli emanati in precedenza, mantenendo vigenti, peraltro, gli Allegati al Decreto 3 maggio 2001 (approvazione e fac-simile del Registro di detenzione)

NOTE
La mancata o irregolare compilazione del Registro, se constatata, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da € 3.098,74 a € 9.296,22.


LA DENUNCIA DICHIARATIVA

COME
Deve essere compilato l'apposito modulo allegato alla Circolare introduttiva che andrà inoltrato al Servizio Certificazione CITES competente territorialmente con le stesse modalità della dichiarazione di nascita.

QUANDO
La denuncia dichiarativa deve essere compilata inizialmente e ogni volta che si verificano variazioni nelle specie allevate e nelle condizioni di allevamento. Le sole variazioni numeriche dei soggetti non costituiscono, pertanto, obbligo per una nuova presentazione del documento.

PERCHE'
La denuncia dichiarativa è stata introdotta dalla Circolare n. 38/2002 per l'accertamento della conformità della nascita in cattività.

NOTE
La mancata presentazione di questa denuncia rende impossibile qualsiasi spostamento dei soggetti per qualsiasi motivazione (cessioni, esposizioni, ecc.) in quanto manca il visto di conformità.
Molti Uffici Certificazione CITES inviano all'allevatore, dopo la presentazione della denuncia, una lettera recante all'oggetto: "Conformità dell'allevamento ai requisiti dell'art. 24 del Reg. (CE) 1808/01, altri, invece, non inviano nulla. Trascorsi dieci giorni dall'inoltro della denuncia dichiarativa e nulla ricevendo l'allevatore può ritenere di aver adempiuto ai suoi obblighi e si ha, quindi, il visto di conformità. Si tratta praticamente di un "silenzio assenso".

La Circolare n. 38/2002 ha previsto alcune esenzioni alla presentazione di questa denuncia. L'elenco delle specie per le quali non deve essere presentata in quanto considerate "facilmente e comunemente allevate e il cui prelievo in natura risulta inesistente" costituisce l'annesso 3 alla circolare stessa ed è, attualmente, così composto:
- Padda oryzivora
- Poephila cincta
- Agapornis roseicollis
- Agapornis personatus
- Agapornis fischeri
- Nandayus nenday
- Neophema elegans

Associazione Pesarese Ornicoltori - via Nanterre s/n Pesaro segreteria@apopesaro.it

www.apopesaro.it - Creato il 7 Aprile 2007: Registrato il 18 Aprile 2007: Pubblicato il 20 Aprile 2007: Autore: [BERLUTI STEFANO]. Titolare del copyright: [ASSOCIAZIONE PESARESE ORNICOLTORI]
Ultimo aggiornamento webmaster: 02-07-13.