CITES: Cos'è?
dal sito della FOI
La Convenzione di Washington
sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora
selvatiche minacciate di estinzione, solitamente indicata con
l’acronimo (sigla) C.I.T.E.S. (Convention on International Trade
of Endagered Species), venne firmata in quella città degli Stati
Uniti da numerosi Paesi, con lo scopo di controllare il
commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e
prodotti derivati), in quanto la cattura, sino ad allora
indiscriminata, e lo sfruttamento commerciale sono, assieme alla
distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, le
principali cause dell’estinzione o rarefazione in natura di
numerose specie.
Essa é attualmente applicata da oltre 130
Stati.
Il Trattato di Washington (altro nome
con cui è conosciuta la Convenzione) prevede tre Appendici,
nelle quali sono elencate tutte le specie sottoposte a
regolamentazione.
Nell’Appendice I sono elencate le specie
“minacciate”, circa mille, il cui commercio è vietato a livello
internazionale e la loro utilizzazione può essere consentita
solo per circostanze eccezionali;
Le Appendice II e
III riportano invece le specie “controllate”, quasi
diecimila, il cui commercio deve essere compatibile con la
sopravvivenza delle stesse in natura.
In Italia l’attuazione della Convenzione, ratificata con Legge n. 874 del 19/12/1975, è affidata a diversi Ministeri: Ambiente, Economia, Commercio con l’Estero, ma la parte più importante è svolta dal Ministero delle Politiche Agricole, come prevede la legge, tramite il Servizio CITES, che cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e del controllo tecnico-specialistico. Il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato è strutturato in un Centro di Coordinamento denominato Commissione Scientifica Centrale e in quaranta Uffici periferici di cui 24 territoriali, a distribuzione regionale, e 16 operativi presso le Dogane.
COSA BISOGNA FARE?
In questa sezione riportiamo i principali adempimenti
in materia, secondo il seguente schema che ne faciliterà la
comprensione:
- COME: riporta la modalità di compilazione
e di inoltro del documento
- QUANDO: contiene le scadenze da
rispettare
- PERCHE': vengono citati i riferimenti
legislativi che impongono il documento.
DICHIARAZIONE DI NASCITA
COME
Questa dichiarazione va obbligatoriamente fatta ogni volta che
ci sono nascite nel nostro allevamento.
Oltre ai dati del
dichiarante, il documento deve contenere la data di nascita dei
soggetti, il numero dei nati, l'indicazione della specie, sia
con il nome scientifico che con quello comune e il numero
dell'eventuale anellino di identificazione che per le specie
appartenenti a questo allegato NON E' OBBLIGATORIO.
La
dichiarazione deve essere inoltrata al Servizio Certificazione
CITES territorialmente competente:
- per consegna diretta (è
bene farsi rilasciare una ricevuta);
- a mezzo del servizio
postale (meglio se mediante raccomandata);
- per fax
(conservare il rapporto di trasmissione).
QUANDO
Entro
dieci giorni dall'evento.
Poiché in alcune specie i pullus
non nascono tutti lo stesso giorno e, trovando oltremodo gravoso
inviare più di una dichiarazione per una stessa covata, è
possibile fare un unico documento per la stessa covata mettendo,
come data, quella dell'ultimo nato.
PERCHE'
La
dichiarazione di nascita è stata resa obbligatoria dalla Legge
n. 150 del 07/02/1992, modificata con Legge n. 59 del
13/02/1993, che all'art. 8 bis, par. 1, reca testualmente:
"tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari
appartenenti a specie incluse nelle appendici I e II della
C.I.T.E.S. devono essere denunciate al Servizio Certificazione
C.I.T.E.S."
NOTE
La dichiarazione deve essere sempre
effettuata anche se il dichiarante decide di tenere per sé, per
proprio diletto, i soggetti e anche se li cede a titolo
gratuito.
La mancata effettuazione della dichiarazione
comporta una sanzione amministrativa compresa tra € 3.098,74 e €
6.197,48.
Il Servizio Certificazione CITES, una volta
ricevuto quanto sopra, invia al dichiarante una lettera
debitamente protocollata con la quale prende atto di quanto
dichiarato. Il numero di protocollo riportato in questa lettera
dovrà sempre essere utilizzato in tutti i passaggi dei soggetti
dichiarati.
DOCUMENTO DI CESSIONE
COME
Il
modulo deve essere compilato in caso di cessione, anche
gratuita, di soggetti appartenenti a questo allegato. Va
compilato in duplice copia, di cui una da consegnarsi al
ricevente e una conservata.
Questo documento NON deve essere
inviato al Servizio Certificazione CITES. Nel modulo, oltre ad
indicare i dati del cedente e del ricevente, dovrà essere
indicato l'Ufficio CITES, al quale era stata inviata, a suo
tempo, la dichiarazione di nascita relativa agli esemplari
oggetto della cessione e il numero di protocollo da questi
attribuito. Se i soggetti che stiamo cedendo non sono nati
presso di noi, occorre indicare il Servizio CITES (e il numero
di protocollo) al quale l'allevatore presso cui sono nati aveva
inoltrato la dichiarazione di nascita.
QUANDO
Questo
documento deve essere compilato all'atto della cessione e deve
essere firmato da entrambe le parti (cedente e ricevente).
PERCHE'
Regolamento (CE) del Consiglio della Comunità
Europea 338/97 recante: "Protezione di specie di fauna e flora
selvatiche mediante controllo del loro commercio" e successive
modifiche.
IL REGISTRO DI DETENZIONE
Premettiamo che il registro in parola è obbligatorio solo se si
intende cedere, permutare o esporre i propri soggetti. Il
registro viene gratuitamente consegnato all'allevatore previa
richiesta inoltrata al Servizio Certificazione CITES competente
territorialmente specificandone la tipologia, vale a dire:
-
EA: soggetti di allegato "A"
- EB: soggetti di allegato "B"
Visto che stiamo parlando di soggetti inclusi nell'Allegato "B"
dovremo barrare la casella "EB".
COME
Prima di
procedere alla compilazione del registro è bene leggere e capire
le apposite istruzioni stampate nel frontespizio del Registro,
che non presentano particolari difficoltà.
Il Registro si
compone di due sezioni, una per pagina, denominate CARICO e
SCARICO.
Quando se ne entra in possesso occorre, per prima
cosa, riportare nella pagina CARICO tutti gli esemplari che
deteniamo, assegnando un numero progressivo ad ogni riga.
Terminata la compilazione, vanno barrate, nella pagina SCARICO,
le righe già compilate nella sezione CARICO.
Alla prima
cessione, dobbiamo compilare il primo scarico, che andrà
registrato nella corrispondente sezione, subito sotto la linea
di barratura.
Da quanto detto si evince che il numero
d'ordine è sempre progressivo, indipendentemente che sia un
carico o uno scarico.
QUANDO
Le registrazioni devono
essere effettuate entro quindici giorni dalla manifestazione
dell'evento che le rende obbligatorie (nascite, cessioni, morti,
fughe, ecc.).
PERCHE'
Il registro di detenzione è
stato istituito dal Decreto interministeriale 8 gennaio 2002
emanato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio di
concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18/01/2002.
Il
Decreto in parola ha annullato e sostituito quelli emanati in
precedenza, mantenendo vigenti, peraltro, gli Allegati al
Decreto 3 maggio 2001 (approvazione e fac-simile del Registro di
detenzione)
NOTE
La mancata o irregolare compilazione
del Registro, se constatata, comporta l'irrogazione della
sanzione amministrativa da € 3.098,74 a € 9.296,22.
LA DENUNCIA DICHIARATIVA
COME
Deve
essere compilato l'apposito modulo allegato alla Circolare
introduttiva che andrà inoltrato al Servizio Certificazione
CITES competente territorialmente con le stesse modalità della
dichiarazione di nascita.
QUANDO
La denuncia
dichiarativa deve essere compilata inizialmente e ogni volta che
si verificano variazioni nelle specie allevate e nelle
condizioni di allevamento. Le sole variazioni numeriche dei
soggetti non costituiscono, pertanto, obbligo per una nuova
presentazione del documento.
PERCHE'
La denuncia
dichiarativa è stata introdotta dalla Circolare n. 38/2002 per
l'accertamento della conformità della nascita in cattività.
NOTE
La mancata presentazione di questa denuncia rende
impossibile qualsiasi spostamento dei soggetti per qualsiasi
motivazione (cessioni, esposizioni, ecc.) in quanto manca il
visto di conformità.
Molti Uffici Certificazione CITES
inviano all'allevatore, dopo la presentazione della denuncia,
una lettera recante all'oggetto: "Conformità dell'allevamento ai
requisiti dell'art. 24 del Reg. (CE) 1808/01, altri, invece, non
inviano nulla. Trascorsi dieci giorni dall'inoltro della
denuncia dichiarativa e nulla ricevendo l'allevatore può
ritenere di aver adempiuto ai suoi obblighi e si ha, quindi, il
visto di conformità. Si tratta praticamente di un "silenzio
assenso".
La
Circolare n. 38/2002 ha previsto alcune esenzioni alla
presentazione di questa denuncia. L'elenco delle specie per le
quali non deve essere presentata in quanto considerate
"facilmente e comunemente allevate e il cui prelievo in natura
risulta inesistente" costituisce l'annesso 3 alla circolare
stessa ed è, attualmente, così composto:
- Padda oryzivora
- Poephila cincta
- Agapornis roseicollis
- Agapornis
personatus
- Agapornis fischeri
- Nandayus nenday
-
Neophema elegans