Il Comune di Pesaro, ha deliberato e reso
immediatamente esecutivo, il primo Ottobre 2007, un regolamento che
disciplina la tutela degli animali in generale sul proprio territorio
comunale. All'interno del regolamento ci sono degli articoli che possono
interessare la nostra attività hobbystica, e quindi abbiamo pensato che
sia interessante per tutti noi conoscerne i contenuti. Invitiamo quindi
tutti i soci allevatori, non solo quelli abitanti a Pesaro, a scaricare
e leggere il documento Pdf integralmente
Art. 54 - Detenzione e tutela
dell’avifauna
1. Il Comune tutela tutte le
specie di uccelli, e in particolare le Rondini, il Rondone, il Topino e
il Balestruccio.
2. Ai sensi e in applicazione
dell’art. 72 del Regolamento comunale d’igiene, è consentita la
detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da
cortile, previa comunicazione al Servizio Veterinario mediante
dichiarazione attestante che non se ne farà uso commerciale né
commestibile, neanche dei loro prodotti (ad esempio: uova). Tale
detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari,
la quiete pubblica e il benessere degli animali.
3. Particolare attenzione deve
essere posta nel corso delle pratiche agricole, con un uso oculato e
attento dei prodotti chimici.
4. E’ vietato, in particolare:
a) lasciare permanentemente
all’aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali o
subtropicali o migratrici;
b) amputare le ali o altri arti,
oppure strappare o tagliare le penne (salvo per ragioni mediche o per
forza maggiore, nel qual caso l’operazione deve essere effettuata da un
veterinario che ne attesta la motivazione con un certificato che il
proprietario dell’animale, o chi vi subentra, deve tenere a disposizione
degli organi di vigilanza);
c) mantenere i volatili legati al
trespolo;
d) distruggere, limitare
l’accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in
essere qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente nuocere,
anche momentaneamente, agli animali che sono nel nido o rifugio e ai
loro genitori;
e) danneggiare o distruggere i
nidi di uccelli nel periodo riproduttivo, raccoglierne le uova e i
piccoli (in caso di restauro o ristrutturazione di un immobile che
comporta la rimozione dei nidi, occorre l’autorizzazione dell’Ufficio
Tutela Animali;
f) effettuare potature, di siepi e
alberi impiantati su suolo pubblico, che danneggino o rimuovano nidi o
ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;
g) esporre volatili selvatici;
h) usare dissuasori acustici per
uccelli (tranne quelli autorizzati dall’Ufficio Tutela Animali).
Art. 55 - Dimensioni delle
gabbie
1. Al fine di consentire lo
svolgimento delle funzioni motorie e il rispetto delle caratteristiche
eco-comportamentali delle singole specie, le gabbie che detengono
uccelli devono avere dimensioni sufficienti, e in particolare:
a) per la detenzione di uno, e
fino a due esemplari adulti: in riferimento alla misura dell’apertura
alare del volatile più grande, due lati della gabbia dovranno essere più
lunghi di cinque volte, e un lato dovrà essere più lungo di tre volte;
b) per ogni esemplare in più,
rispetto a quelli indicati alla lettera a), le suddette dimensioni
devono essere aumentate del 30%.
2. Le gabbie non possono essere
esposte a condizioni climatiche sfavorevoli, e i contenitori dell’acqua
e del cibo all’interno della gabbia devono essere sempre riforniti. I
volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti
possibilmente in coppia.
3. E’ obbligatorio posizionare,
sulle voliere e sulle gabbie mantenute all’aperto, una tettoia che copra
almeno la metà della parte superiore.
4. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano per i viaggi a seguito del proprietario,
purché non superino le 4 ore di tempo, o per il trasporto o ricovero per
esigenze sanitarie, debitamente certificate da un veterinario.