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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

 

statuto L'Associazione Pesarese di Ornicoltura è stata fondata da 13 allevatori di Pesaro nel 1975. Essi, nella convinzione di creare un gruppo ornitologico nella nostra provincia, hanno dato vita al primo nucleo di quello che oggi è una delle realtà più numerose del centro Italia. Lo statuto originale del 1975 è stato riadattato ed aggiornato nel 2004.

E' obbligo di ogni associato prendere visione dello statuto sociale e di osservarlo in ogni suo articolo.


ATTO COSTITUTIVO (PDF)

STATUTO APO PESARO

Art.01 - E' costituita in Pesaro una Associazione denominata ASSOCIAZIONE PESARESE DI ORNICOLTURA affiliata alla FEDERAZIONE ORNICOLTORI ITALIANI (F.O.I.).

Art.02 - L'associazione non persegue fini speculativi o di lucro e si propone di propagandare, promuovere e regolamentare l'attività ornitologica.

Art.03 - L'associazione è composta da: Soci Ordinari e Soci Onorari. I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea Generale per le loro benemerenze in campo ornitologico. Tutti i soci hanno diritto di voto e di ricoprire le cariche sociali. Ogni socio ha l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le Disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione e di pagare annualmente, entro il 31 Dicembre di ogni anno, la quota Sociale. I soci cessano di appartenere all'Associazione Pesarese di Ornicoltura - A.P.O.- per: a) recesso b) espulsione d) decesso Il RECESSO di un socio dalla Associazione deve essere comunicato entro la fine di ottobre di ogni anno al Consiglio Direttivo. A carico di ogni Socio possono essere presi provvedimenti disciplinari. Contro l'Espulsione ed i provvedimenti disciplinari il Socio può ricorrere al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla notifica. I Soci che cessano per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione Pesarese di Ornicoltura - A.P.O. - perdono ogni diritto nei confronti della stessa.

Art. 04 - Il Patrimonio Sociale è costituito: a) da fondi liquidi, b) da mobili e attrezzature di ufficio, c) da materiale ornitologico. Le entrate sono costituite: a) da fondi liquidi, b) da mobili e attrezzature di ufficio, c) da materiale ornitologico. Le entrate sono costituite: a) dalle Quote di ammissione di nuovi Soci e dalle Quote annuali di tesseramento, b) da eventuali donazioni, c) da ogni altro corrispettivo versato da Soci o da terzi per il rimborso di servizi prestati. Le Quote di ammissione di nuovi Soci e le Quote annuali di tesseramento sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art.05 - L'esercizio finanziario va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno solare, con obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. E' assolutamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione Nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione Non siano imposte dalla legge.

Art.06 - Gli organi della Associazione Pesarese di Ornicoltura sono. a) L'ASSEMBLEA GENERALE dei SOCI, b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO, c) IL COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI.

Art.07 - L'assemblea Generale Ordinaria è convocata una volta all'anno entro il mese di MARZO per l'approvazione del bilancio Consultivo dell'esercizio precedente, della Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo dell'esercizio successivo e per la eventuale elezione delle cariche sociali e ratifica di regolamenti interni. I Soci sono convocati con lettera semplice da inviarsi 15 giorni prima di quello fissato per l'Adunanza. Ogni Socio può rappresentare con delega scritta altri Soci fino ad un massimo di DUE. Le Assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Le Assemblee tanto Ordinaria che Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, che può aver luogo anche il giorno dopo di quella fissata per la prima tanto l'Assemblea Ordinaria che Straordinaria, è valida qualunque sia il numero di Soci presenti o rappresentanti. Fanno eccezione le Assemblee convocate per l'approvazione di modifiche statutarie, nel qual caso bisogna attenersi a quanto stabilisce l'art. 21 del C.C. Ciascun Socio ha un solo voto ai sensi dell'art. 2532, comma 2 del C.C. Le delibere devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti. In ogni caso l'Assemblea Generale può nominare un Commissario a capo dell'Associazione il quale ha il compito di amministrare e preparare le elezioni per la formazione di un regolare Consiglio.

 

STATUTO APO PESARO

Art. 08 - Il Consiglio Direttivo è composto da: a) Un Presidente b) Un Vice Presidente c) Cinque Consiglieri, dei quali uno assume l'incarico di Segretario. I Componenti il Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci tesserati e durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario del Consiglio Direttivo, vengono eletti dal medesimo scegliendoli tra i suoi componenti in occasione della prima riunione. Il Consiglio Direttivo amministra il Patrimonio Sociale, cura l'esatta osservanza dello Statuto e dei Regolamenti; convoca l'Assemblea Generale fra i Soci, esamina ed accetta o meno domande di ammissione a nuovi Soci; infine infligge punizioni, decreta espulsioni e concede condoni; autorizza il recesso, compila programmi e regolamenti delle manifestazioni, promuove Esposizioni, designa eventuali rappresentanti in seno alle organizzazioni nazionali ed internazionali, prende in esame i suggerimenti fomiti dalla Commissione Tecnica ed esplica tutte le attività che valorizzano l'ornitologia. Il Consiglio Direttivo può essere integrato a secondo della necessità, dalla Commissione La convocazione avviene quando il Presidente od il Vice Presidente, in caso di impedimento del Presidente, lo ritiene opportuno, oppure su richiesta di almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo stesso. Qualora un componente il Consiglio Direttivo sia dimissionario o sia assente per tre volte consecutive alle adunanze senza giustificazione, viene sostituito con un altro Socio seguendo la graduatoria compilata in occasione dell'Assemblea Generale chiamata ad eleggere tale organo sociale.. Dovendo sostituire invece il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo provvede scegliendo tra i suoi componenti. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione Pesarese di Ornicoltura A.P.O. a tutti gli effetti prendendo le iniziative che ritiene utili alla Associazione stessa dandone comunicazione al Consiglio Direttivo nella prima riunione ed in caso di impedimento, ivi comprese le sue dimissioni, è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 09 - IL lavoro amministrativo dell'Associazione è curato direttamente dal Presidente, o tramite sua delega e col benestare del Consiglio Direttivo, in parte o totalmente dal Segretario o da un Consigliere. Il Presidente, il Segretario, o il Consigliere preposto, assumono piene responsabilità relativa alla parte di lavoro svolto.

Art. 10 - IL Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre Membri effettivi e due supplenti e vengono eletti dall'Assemblea Generale. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Collegio nella sua prima riunione elegge il suo presidente. Ai Revisori dei Conti è demandato il Compito di vigilare sulla corretta amministrazione della Associazione, esaminare i bilanci consuntivi annuali, verificare che le uscite siano regolarmente deliberate e documentate, eseguire ispezioni contabili-amministrative e presentare relazione annuale alla Assemblea Ordinaria. I Revisori dei Conti devono intervenire, salvo caso di legittimo impedimento, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Art. 11 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei soci appositamente convocata e la delibera relativa deve essere presa a norma dell'art. 21 del C.C. In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio dell'Associazione va devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 12-Per quanto non è contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in vigore sulle persone giuridiche SCARICA LO STATUTO APO (PDF)


integrazione art.3 e art.7 (2004)

Nel 2004 sono state apportate due leggere modifiche agli articoli sopra citati che riguardano norme procedurali di convocazione assemblea e partecipazione come soci.

 Art.3 e Art.7

modifica art.8 (2007)

come da verbale allegato, nel 2007 è stata indetta un'assemblea straordinaria per la modifca dell'art.8 che ha determinato di consentire l'aumento dei consiglieri da 7 a 9

Art. 8

STATUTO DELLA FOI

 

Iscrivendosi all'APO, il socio è tenuto ad osservare anche lo statuto ed i regolamenti della Federazione Ornicoltori Italiani alla quale la nostra associazone è federata. E' bene controllare il sito della federazione per verificarne la correttezza, ma è comunque nostra cura tenere aggiornati i riferimenti della federazione sul nostro.

STATUTO FOI

Associazione Pesarese Ornicoltori - via Nanterre s/n Pesaro segreteria@apopesaro.it

www.apopesaro.it - Creato il 7 Aprile 2007: Registrato il 18 Aprile 2007: Pubblicato il 20 Aprile 2007: Autore: [BERLUTI STEFANO]. Titolare del copyright: [ASSOCIAZIONE PESARESE ORNICOLTORI]
Ultimo aggiornamento webmaster: 23-08-19.