STATUTO APO PESARO
Art. 08 - Il Consiglio Direttivo è composto da: a) Un Presidente b) Un Vice
Presidente c) Cinque
Consiglieri, dei quali uno assume l'incarico di Segretario. I Componenti il
Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci tesserati e
durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario del Consiglio Direttivo, vengono eletti
dal medesimo scegliendoli tra i suoi componenti in occasione della prima
riunione. Il Consiglio Direttivo amministra il Patrimonio Sociale, cura l'esatta
osservanza dello Statuto e dei
Regolamenti; convoca l'Assemblea Generale fra i Soci, esamina ed accetta
o meno domande di ammissione a nuovi Soci; infine infligge punizioni, decreta
espulsioni e concede condoni; autorizza il recesso, compila programmi e
regolamenti delle manifestazioni, promuove Esposizioni, designa
eventuali rappresentanti in seno alle organizzazioni
nazionali ed internazionali, prende in esame i suggerimenti fomiti dalla
Commissione Tecnica ed esplica tutte le attività che valorizzano l'ornitologia.
Il Consiglio Direttivo può essere integrato a secondo della necessità,
dalla Commissione La convocazione avviene quando il Presidente od il Vice Presidente, in caso di
impedimento del Presidente, lo ritiene opportuno, oppure su richiesta di
almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo stesso. Qualora un
componente il Consiglio Direttivo sia dimissionario o sia assente per
tre volte consecutive alle adunanze senza giustificazione, viene sostituito con un
altro Socio seguendo la
graduatoria compilata in occasione dell'Assemblea Generale chiamata ad
eleggere tale organo sociale.. Dovendo sostituire invece il Vice Presidente, il
Consiglio Direttivo provvede scegliendo tra i suoi componenti. Il Presidente del
Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione Pesarese di Ornicoltura
A.P.O. a tutti gli
effetti prendendo le iniziative che ritiene utili alla Associazione
stessa dandone comunicazione al Consiglio Direttivo nella prima riunione ed in
caso di impedimento, ivi comprese le sue dimissioni, è sostituito dal
Vice Presidente.
Art. 09 - IL lavoro
amministrativo dell'Associazione è curato direttamente dal Presidente, o
tramite sua delega e col benestare del Consiglio Direttivo, in parte o
totalmente dal Segretario o da un Consigliere. Il Presidente, il
Segretario, o il Consigliere preposto, assumono piene responsabilità
relativa alla parte di lavoro
svolto.
Art. 10 - IL
Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre Membri effettivi e due
supplenti e vengono eletti
dall'Assemblea Generale. I Revisori dei
Conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Collegio nella
sua prima riunione elegge il suo presidente. Ai Revisori dei
Conti è demandato il Compito di vigilare sulla corretta amministrazione
della Associazione, esaminare i bilanci consuntivi annuali, verificare che le
uscite siano regolarmente deliberate e documentate, eseguire ispezioni contabili-amministrative e presentare
relazione annuale alla Assemblea Ordinaria. I Revisori dei
Conti devono intervenire, salvo caso di legittimo impedimento, alle
Assemblee Ordinarie e
Straordinarie.
Art. 11 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei
soci appositamente convocata e la delibera relativa deve essere presa a norma
dell'art. 21 del C.C. In caso di scioglimento per qualsiasi causa il
patrimonio dell'Associazione va devoluto ad altra Associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 12-Per
quanto non è contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni
di legge in vigore sulle persone giuridiche
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